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Regolamento diritti di partecipazione del cittadino

REGOLAMENTO COMUNALE SUI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO

 

 

Entrato in vigore il 01/01/2004

 

 

TITOLO I

 

PRINCIPI GENERALI

 

 

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio dei diritti di partecipazione dei cittadini all’attività politico-amministrativa della comunità, in attuazione a quanto disposto dal Titolo III dello Statuto del Comune.

 

2. In particolare, sono disciplinate le modalità di svolgimento delle seguenti forme di partecipazione:

a)      consultazioni della popolazione;

b)      istanze;

c)      petizioni;

d)      proposte per atti di competenza comunale.

 

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, salvo diverso esplicito riferimento, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali di questo Comune:

a)      ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro;

b)      agli stranieri e agli apolidi residenti in questo Comune o che comunque svolgano la propria attività prevalente di lavoro.

 

Art. 2 Istituti di consultazione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto la consultazione dei cittadini, relativa all’amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:

a) assemblee pubbliche – forum dei cittadini;

b) consultazioni mediante l’invio di questionari;

c) referendum consultivi.

 

2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o dei cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all’interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione.

 

TITOLO II

FORME DI PARTECIPAZIONE

 

 

CAPO I

ASSEMBLEE PUBBLICHE

 

 

Art. 3 Assemblee pubbliche – forum dei cittadini – Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, definite “forum dei cittadini”, ha per fine l’esame di proposte, problemi, iniziative relativi alle diverse zone del Comune, che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.

 

2.  In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:

a)    l’istituzione od il funzionamento di servizi pubblici;

b)    la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;

c)     la tutela dell’ambiente e la protezione della salute;

d)    lo sviluppo economico, la difesa dell’occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;

e)   altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministrazione e cittadini.

 

 Art. 4 Convocazione - Iniziativa e modalità

1. La convocazione dell’assemblea è indetta per iniziativa dell’Amministrazione comunale, a seguito di decisione del Consiglio o della Giunta in base alla competenza.

 

2. L’organo comunale che decide la consultazione definisce l’argomento, l’ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.

 

3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l’assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:

a)    manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell’ambito della zona interessata;

b)    comunicati alla stampa ed agli altri organi d’informazione;

c)     i servizi con i quali il Comune dispone l’informazione dei cittadini.

 

4. Alle assemblee il Sindaco invita il Presidente della Commissione consiliare competente per materia, l’Assessore delegato per la stessa e gli Assessori ed i Consiglieri comunali che risiedono nell’ambito della zona interessata, secondo le risultanze anagrafiche.

 

5. Assemblee pubbliche per discutere in merito a quanto previsto dal precedente articolo possono essere promosse ed organizzate da gruppi di cittadini, direttamente od attraverso le loro associazioni, nell’esercizio del diritto affermato dall’art. 17 della Costituzione. I promotori dell’assemblea possono invitare a partecipare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta e del Consiglio, precisando nell’invito l’argomento da trattare ed il luogo e la data della riunione.

 

6. L’invito è recapitato al Comune almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

 

7.  Per l’effettuazione delle assemblee di cui al precedente comma i promotori possono richiedere la concessione in uso del locale nel quale essi intendono tenere la riunione, individuato fra quelli di cui il Comune ha la disponibilità, nel rispetto del vigente regolamento per l’uso delle strutture comunali.

 

Art. 5 Assemblee – Organizzazione e partecipazione – Conclusioni

 

1. Le assemblee pubbliche indette dall’Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.

 

2. All’assemblea assiste un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, dal Segretario comunale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.

 

3. La partecipazione all’assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all’argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d’espressione, d’intervento e di proposta, secondo l’ordine dei lavori approvato all’inizio dall’assemblea, su proposta del presidente.

 

4. Le conclusioni dell’assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il presidente provvede a trasmettere copia all’organo che ha promosso la riunione ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.

 

5. Il Sindaco cura l’iscrizione del documento, completo dell’istruttoria dei competenti uffici, all’ordine del giorno della prima adunanza dell’organo che ha promosso l’assemblea, per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.

 

6. Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o dalle loro associazioni su argomenti di pertinenza dell’Amministrazione comunale, concludono i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione. Il documento è sottoscritto dalle persone delegate dall’assemblea, che ne curano il recapito e l’illustrazione al Sindaco.

 

7. Il Sindaco incarica il Segretario comunale di disporre l’istruttoria di quanto costituisce oggetto del documento suddetto, nel più breve tempo, a mezzo degli uffici comunali competenti; conclusa l’istruttoria provvede all’iscrizione dell’argomento all’ordine del giorno della prima adunanza dell’organo competente.

 

CAPO II

 

CONSULTAZIONI

 

 

Art. 6 Consultazioni mediante questionari - Finalità e metodi

1. Il Consiglio comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.

 

2. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l’ambito della stessa sono approvati dal Consiglio comunale che dispone il relativo impegno di spesa, in base al piano finanziario predisposto dalla Giunta ed alla attestazione di copertura emersa dal responsabile del servizio.

 

3. La consultazione può essere effettuata nei confronti:

a)  di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all’attività effettuata od alla condizione non lavorativa, all’ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;

b) di un campione limitato ad una aliquota percentuale, stabilita dal Consiglio comunale, di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone od ai quali può accedere in conformità alle vigenti disposizioni.

 

Art. 7 Organizzazione

1. La Giunta comunale costituisce la Commissione preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo. La Commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.

 

2. La Commissione è così composta:

a)    Sindaco, presidente;

b)    Assessore competente per materia;

c)     Presidente della Commissione consiliare competente per l’oggetto della consultazione;

d)    un Consigliere comunale nominato dai gruppi di minoranza;

e)    Segretario comunale;

f)      Funzionario responsabile del servizio elettorale del Comune.

 

3.  Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite al responsabile dell’unità operativa preposta all’organizzazione della consultazione.

 

4.  La Commissione definisce, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale:

a)    i contenuti sostanziali del questionario;

b)    la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione.

 

5.  La Commissione:

a)  approva il testo definitivo del questionario;

b)  presenzia all’estrazione del campione;

c)  sovrintende all’organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del Segretario comunale, gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni;

d) sovrintende alle operazioni di cui alle lettere d) ed e) del successivo settimo comma, verificandone la regolarità e decidendo in merito all’annullamento dei questionari che recano palesi segni di riconoscimento.

 

6. La Commissione promuove e realizza, attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione dei cittadini sull’oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, mediante manifesti e altre forme di pubblicità.

 

7.  L’unità organizzativa comunale incaricata di effettuare la consultazione provvede:

a) alla predisposizione grafica ed alla compilazione del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche classificabili omogeneamente, in modo tale da consentire ai cittadini consultati di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione. Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio comunale si è proposti indicendo la consultazione popolare. Con la stessa sarà inoltre precisato che al fine di assicurare la libera espressione dei cittadini, sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso verrà restituito, non dovranno essere apposti nomi, firme, indirizzi od altri segni di riconoscimento, a pena di nullità;

b) alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all’eventuale estrazione del campione ed alla formulazione delle relative liste, ordinate per sezioni territoriali;

c) alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari, avvalendosi del personale comunale prescelto tenendo conto delle dotazioni dei diversi servizi e della disponibilità dello stesso ad effettuare prestazioni eccedenti l’orario di servizio, corrispondendo per esse il trattamento previsto dalle norme vigenti. Il personale prescelto è tenuto a partecipare a corsi di preparazione tenuti dal responsabile dell’unità organizzatrice;

d) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, recuperando eventuali omissioni e registrando, per rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero e l’incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi;

e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l’elaborazione dei dati ad esse corrispondenti, effettuata dal servizio informatico comunale;

f) all’invio dei risultati della consultazione alla Commissione di cui al secondo comma, entro il giorno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte. Tali operazioni sono effettuate entro cinque giorni da quello in cui è stata conclusa la raccolta dei questionari;

g) alla determinazione delle prestazioni da remunerare al personale comunale che ha partecipato alle operazioni interne ed esterne relative alla consultazione.

 

Art. 8 Consultazione – Esito – Utilizzazione

1. La Commissione organizzatrice provvede ad inoltrare al Consiglio comunale la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.

 

2. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione, con idonei mezzi d’informazione.

 

3.  L’utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all’apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale.

 

CAPO III

 

REFERENDUM

 

Art. 9  Referendum consultivo comunale

Iniziativa referendaria

 

1. E' ammesso Referendum consultivo comunale secondo le norme dettate dal presente regolamento:

a)    ad iniziativa del Consiglio Comunale deliberata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;

b)    su richiesta di almeno il 30% del corpo elettorale.

 

Art. 10 Oggetto ed esclusioni

1. I Referendum consultivi potranno essere indetti su qualsiasi materia di competenza locale o di interesse generale. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

 

Art. 11  Consultazioni

1. Ogni anno potrà aver luogo una consultazione referendaria da tenersi nell’ultima decade dei mesi di marzo o di ottobre.

 

2. Le operazioni di votazione, che potranno avere una durata massima di 3 giorni consecutivi, e gli orari di voto saranno stabiliti dal Consiglio comunale all'atto dell'indizione del Referendum in base al numero dei quesiti presentati.

 

Art. 12 Termine di presentazione delle proposte

1. Le proposte di Referendum devono essere presentate rispettivamente entro il mese di aprile per le consultazioni di ottobre ed entro il mese di settembre per le consultazioni di marzo.

 

2. Qualora vengano indette consultazioni elettorali politiche nazionali od europee od amministrative o consultazioni referendarie nazionali, tutte le operazioni referendarie comunali vengono rinviate al semestre successivo, salvo i casi in cui la legge consenta la possibilità della contemporaneità delle consultazioni.

 

Art. 13 Promotori – Deposito istanza

1. I cittadini residenti che intendono promuovere Referendum, di seguito denominati "promotori" ed in numero non inferiore a 5 unità, dovranno indirizzare al Sindaco la loro proposta con l'indicazione dell' esatto quesito che intendono sottoporre a Referendum.

 

2. Il quesito deve essere formulato in termini sintetici e chiari e in modo che la risposta, positiva o negativa, non dia luogo a dubbi di sorta.

 

3. La proposta sottoscritta dai promotori, la cui firma deve essere autenticata ai sensi e con le modalità dell'art. 14 della Legge 53/1990, deve contenere le generalità e l'indirizzo del referente presso il quale i promotori eleggono il loro domicilio, al fine della trasmissione delle comunicazioni.

 

4. La certificazione, anche cumulativa, attestante la qualifica di elettore dei promotori, è acquisita d'ufficio. Qualora la proposta referendaria sia di iniziativa del Consiglio Comunale verrà depositata, entro i termini sopra indicati, presso la speciale Commissione prevista dal successivo art. 15.

 

Art. 14 Concentrazione istanze

1. La Commissione, di cui al successivo art. 15, sentiti i promotori, delibera la concentrazione in un unico Referendum delle istanze che presentano uniformità di materie.

 

Art. 15 Valutazione di ammissibilità

1. Sull'ammissibilità del Referendum si pronuncia, entro 10 giorni dal deposito, una Commissione così composta: Segretario comunale (Presidente) e n. 2 Giudici di Pace (componenti) scelti dal Presidente nell’ambito della circoscrizione provinciale. La Commissione contesta ai presentatori eventuali irregolarità e ammette il quesito referendario se, in base alle deduzioni dei promotori, da depositarsi entro 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione, ritiene ammissibile la richiesta.

 

2. Entro gli ulteriori cinque giorni la Commissione deve pronunciarsi, con deliberazione motivata, in merito all'ammissibilità o al rigetto del quesito referendario.

 

3. Il verbale contenente la decisione della Commissione deve essere immediatamente notificato al referente designato dai promotori e trasmesso all'Ufficio Elettorale.

 

4. In tale atto verrà determinato, in base alla popolazione residente alla data del 30 di aprile per le consultazioni di ottobre e del 30 di settembre per le consultazioni di marzo, il numero, arrotondato per eccesso, delle sottoscrizioni necessarie e la data finale entro la quale dovranno essere raccolte e consegnate al Responsabile del procedimento le sottoscrizioni.

 

Art. 16 Riesame della proposta

1. Se prima della data di svolgimento del referendum il Consiglio Comunale o la Giunta assumono decisioni che modificano la situazione che ha reso ammissibile il quesito referendario, la Commissione, sentiti i promotori, dichiara che le operazioni relative non hanno più corso e rinvia gli atti al Consiglio Comunale per la presa d’atto.

 

Art. 17 Raccolta firme

1. L'Ufficio Elettorale, entro 5 giorni dalla deliberazione della Commissione sopracitata, predispone i moduli per la raccolta delle firme per i Referendum ammessi.

 

2. Detti moduli, contenenti il quesito referendario nonché appositi spazi per la registrazione delle generalità dei sottoscrittori e l'autenticazione delle firme, siglati e timbrati dal Responsabile del procedimento, saranno richiesti all'Ufficio Elettorale da parte dei promotori e potranno immediatamente essere posti in uso.

 

3. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dagli incaricati di cui all'art. 14 della Legge 53/1990, secondo le modalità fissate dalla stessa Legge.

 

4. Per l'autenticazione delle firme l'Amministrazione Comunale metterà a disposizione propri funzionari all’interno della sede municipale.

 

5. La raccolta delle firme potrà protrarsi, esclusi i periodi di eventuale sospensione per i motivi di cui all'art. 24, per la durata di 80 giorni (per 100 ore lavorative frazionabili per periodi non inferiori a 3 ore).

 

Art. 18 Verifica elettorale

1. Il Responsabile del procedimento certificherà, anche cumulativamente, e non oltre 10 giorni dalla consegna dei modelli, la sussistenza del requisito di residente in capo ai sottoscrittori.

 

Art. 19 Consegna firme autenticate e certificate

1. I promotori dovranno far pervenire, nel termine di cui all’art.15, comma 4, al Responsabile del procedimento, che rilascerà ricevuta dettagliata degli atti, i modelli sottoscritti e le certificazioni acquisite.

 

2. Il Responsabile del procedimento effettuerà la verifica del numero delle sottoscrizioni apposte regolarmente e trasmetterà i risultati della verifica effettuata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al referente dei promotori entro il 25 agosto per le consultazioni di ottobre e entro il 25 gennaio per le consultazioni di marzo. Non saranno ritenuti validi i modelli pervenuti oltre il termine indicato dalla Commissione di cui all’art. 15.

 

Art. 20 Indizione

1. Il Consiglio Comunale si riunirà per deliberare l'indizione:

a)  nell'ipotesi di cui all'art 9, lettera a) del presente Regolamento: entro e non oltre il 5 agosto per le consultazioni di ottobre ed il 5 gennaio per le consultazioni di marzo;

b) nelle ipotesi di cui all'art. 9, lettera b) del presente Regolamento: entro 10 giorni dalla comunicazione del Responsabile del procedimento di cui all’art. 19.

 

2. L'atto deliberativo che approva l'indizione del Referendum, pubblicato all'Albo pretorio del Comune fino al termine delle operazioni referendarie e notificato al referente dei promotori, fissa la data iniziale della consultazione, l'arco temporale in cui questa si svolgerà, gli orari in cui sarà aperta la votazione, nonchè i luoghi di riunione degli elettori e determina la spesa necessaria per le operazioni referendarie.

 

Art. 21 Informazione sui quesiti referendari da parte dell’Amministrazione comunale

L'informazione sui quesiti referendari, sui giorni e sugli orari di votazione, sui luoghi di riunione degli elettori e sulle modalità di votazione verrà effettuata con spese a carico dell'Amministrazione Comunale nell'arco di 2 settimane successive all'esecutività della delibera che indice i referendum.

 

Essa verrà effettuata mediante modalità idonee ad assicurare la più ampia pubblicità allo svolgimento del referendum, anche con manifesti da affiggersi all’albo pretorio.

 

La promozione sul periodico dell'Amministrazione comunale sarà svolta, invece, per tutto il periodo antecedente il primo giorno delle elezioni. Comunque tutte le forme di informazione dovranno essere concordate tra l’Amministrazione comunale e i promotori del referendum.

 

Art. 22 Campagna elettorale

1. L'atto deliberativo che indice il referendum fissa anche la data iniziale e finale della campagna elettorale che comprende un arco temporale minimo di giorni venti e massimo di giorni trenta.

 

2. Nessuna forma di propaganda elettorale è consentita nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni.

 

3. Possono prendere parte alla campagna elettorale:

a) Il Comitato promotore del referendum;

b) I partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale;

c) I soggetti, le associazioni e i gruppi aventi finalità politiche, sociali, culturali, ricreative e sportive purchè costituiti prima della data di deposito del quesito referendario ai sensi dell’art. 12.

 

4. Le forme di propaganda elettorale consentite sono quelle previste dalla normativa statale per le elezioni politiche, amministrative e per le consultazioni referendarie.

 

5. La propaganda elettorale a mezzo di manifesti, stampati, giornali murari ed altro è consentita unicamente negli appositi spazi destinati all’affissione ordinaria. Oltre tali spazi l’Amministrazione Comunale può predisporre, in prossimità dei seggi elettorali, uno spazio per il SI e uno per il NO delle dimensioni di mt. 2 di base e mt. 2 di altezza ciascuno.

 

6. Coloro che intendono ottenere la disponibilità di aree pubbliche o sale appositamente individuate per effettuare forme di propaganda elettorale debbono presentare domanda al Comune non prima del decimo e non oltre il secondo giorno antecedente la data dell’iniziativa. L’assegnazione viene fatta tenendo conto dell’ordine di presentazione delle domande.

 

7.  Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni della normativa statale riguardante la propaganda elettorale per le elezioni politiche, amministrative e per le consultazioni referendarie.

 

Art. 23 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento referendario verrà designato dal Sindaco e sarà incaricato di sovrintendere e coordinare tutte le fasi del procedimento medesimo, in collaborazione con il settore interessato. In particolare, il responsabile del procedimento:

a) si avvale degli altri uffici;

b) assegna il personale comunale ai seggi per garantire la regolarità delle operazioni elettorali;

c) predispone le misure opportune per garantire la sorveglianza dei seggi, anche a mezzo della polizia municipale.

 

2. Nelle ipotesi di cui al successivo art. 27 comma 3 lett. b) e c), viene nominato dal Sindaco un responsabile della fase del procedimento che si svolge informaticamente, individuato tra il personale del Ced, il quale garantisce la memorizzazione informatica dei votanti, la regolarità delle procedure di spoglio, la sicurezza dei dati relativi ai votanti e allo spoglio.

 

Art. 24  Periodi di sospensione del referendum

1. Ogni attività ed operazione relativa al Referendum è sospesa:

a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei tre mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;

b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i tre mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;

c) nei tre mesi antecedenti alla data fissata per elezioni politiche, amministrative o referendarie salvo l’ipotesi in cui disposizioni di leggi anche emanande consentano la possibilità di svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche, amministrative e referendarie nazionali con le consultazioni referendarie locali. In tal caso, con apposito atto deliberativo, verranno regolamentate le modalità di svolgimento del referendum locale anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento.

 

2. In caso di sospensione delle attività referendarie per uno dei motivi del presente articolo, la Commissione di cui all’art. 15 notificherà al Responsabile del procedimento e al referente dei promotori i periodi di sospensione e le nuove scadenze per la raccolta delle sottoscrizioni.

 

Art. 25 Elettori e sezioni elettorali

1. Sono elettori per il Referendum i cittadini residenti nel Comune di Figino Serenza che compiranno il diciottesimo anno di età il primo giorno della votazione, secondo le risultanze delle Anagrafi previste dalla legge, purchè residenti nel Comune di Figino Serenza alla data di indizione della consultazione.

 

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

 

3. L'elettorato attivo viene ripartito in sezioni elettorali anche diverse da quelle individuate per le altre consultazioni.

 

Art. 26 Seggi referendari

1. I seggi referendari verranno istituiti  con il medesimo atto di Giunta Comunale di cui al successivo art. 32. Ciascun seggio è composto da un responsabile e da almeno una persona scelte fra i dipendenti del Comune di categoria non inferiore a B3.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio potranno assistere, ove lo richiedano, persone designate dai promotori nel numero massimo di 2 unità per ciascun seggio. Alle designazioni di detti rappresentanti provvede il referente dei promotori con dichiarazione, a firma autenticata dal Responsabile del procedimento, depositando la stessa al seggio elettorale.

 

3. Potranno altresì assistere persone designate dagli altri soggetti di cui al comma 3 dell’art. 22, nel numero di uno per ciascuno dei soggetti stessi.

 

4. In ogni seggio saranno installate almeno due cabine appositamente accessoriate.

 

5. All'interno del seggio saranno affissi i manifesti contenenti i quesiti referendari.

 

6. Per l’ammissione al voto l’elettore dovrà esibire la tessera elettorale unitamente ad un documento di identificazione.

 

Art. 27 Disciplina delle operazioni di voto

1. Agli aventi diritto al voto viene inviata apposita comunicazione con l'indicazione del seggio o dei seggi referendari dove possono esercitare il diritto di voto.

 

2. Tale comunicazione può essere sostituita con altra idonea forma di pubblicità, anche a mezzo della pubblicazione di manifesti, nella ipotesi di cui al successivo comma  3, lett. b) e c).

 

3. Il voto può essere espresso:

a) attraverso scheda di carta su cui sono stampati integralmente i quesiti referendari;

b) attraverso una tastiera, situata all'interno dei seggi, predisposta per consentire all'elettore di votare elettronicamente;

c) attraverso sportelli multifunzione, mediante l'uso di carte telematiche.

 

4. Nel caso di votazione su più quesiti referendari, le schede devono essere di colore diverso. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, l'elettore deve poter visualizzare distintamente, sulla scheda o sullo schermo, il quesito o i quesiti referendari.

 

5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lett. a), l'elettore vota tracciando sulla scheda, con apposita matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

 

6. Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di una o più giornate, fino a un massimo di tre giorni, comprensivi di una domenica, secondo quanto stabilito nell'atto di indizione.

 

7. Durante tale periodo, il responsabile del procedimento cura la custodia delle schede e dei materiali elettorali individuando la dotazione di ciascun seggio, i luoghi dove possono essere conservati i materiali elettorali, onde garantire la sicurezza e la riservatezza delle schede.

 

8. Gli elettori vengono identificati attraverso un documento di identità, attraverso la conoscenza diretta, attraverso la carta telematica, nelle ipotesi di cui al precedente comma 3, lett. b) e c), in qualunque delle postazioni a ciò abilitate.

 

Art. 28 Operazioni di scrutinio

1. Il responsabile del procedimento, al termine delle operazioni di voto, accerta il numero dei votanti.

 

2. Le operazioni di scrutinio hanno inizio comunque non oltre le ventiquattro ore dopo la chiusura delle urne e proseguono sino alla conclusione dello spoglio. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, sottoscritto, dal responsabile del seggio e da coloro che abbiano svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi al responsabile del procedimento.

 

3. I rappresentanti di ciascun comitato promotore possono assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonchè le operazioni dell'Ufficio comunale per il referendum.

 

4. Nelle ipotesi di cui al precedente art. 27, comma 3, lett. b) e c), il responsabile di cui al precedente art. 23 comma 2, provvede a trasmettere il verbale dello scrutinio, effettuato presso il Centro di elaborazione dati, al responsabile del procedimento.

 

Art. 29 Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi, il responsabile del procedimento, avvalendosi di almeno due persone dallo stesso individuate, procede alla verifica dei risultati.

 

2. Delle operazioni di cui al comma 1 e' redatto verbale in tre esemplari, di cui uno resta depositato presso la Segreteria generale, uno trasmesso al Sindaco, per la proclamazione dei risultati del referendum e uno depositato presso l'ufficio comunale per i referendum.

 

3. Il responsabile del procedimento trasmette al Sindaco gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e/o di scrutinio, presentati, prima della proclamazione dei risultati, a se medesimo o al responsabile del seggio.

 

4. Il Sindaco giudica della fondatezza e della rilevanza dei reclami, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, di un parere consultivo della Commissione di cui all’art. 15, e proclama il risultato della consultazione.

 

5. Contro la proclamazione del risultato, il Comitato per il referendum può presentare entro sette giorni alla Commissione motivata istanza di revisione. La Commissione si pronuncia tempestivamente e comunque non oltre i successivi quindici giorni. Il Sindaco si pronuncia in via definitiva in ordine ai risultati del referendum.

 

6. Qualora alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli elettori, il Consiglio comunale entro sei mesi dalla proclamazione dei risultati, si pronuncia sull'oggetto del referendum.

 

Art. 30 Validità del referendum e accoglimento della proposta

 

1. Il referendum si intende regolarmente e validamente espletato qualora avranno partecipato al voto almeno il 50% + 1 degli aventi diritto. Comunque si procederà alle operazioni di scrutinio anche nel caso in cui non verrà raggiunta la predetta percentuale.

 

2. La proposta soggetta a Referendum si intende accolta qualora abbia conseguito il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi.

 

Art. 31 Pubblicazione dei risultati

1. L’esito del referendum verrà reso noto al pubblico mediante affissione di apposito manifesto nei principali luoghi pubblici entro 5 giorni dalla proclamazione del risultato. Potranno essere utilizzate anche pubblicazioni da effettuarsi sui mezzi di stampa a carattere locale.

 

Art. 32 Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai Referendum sono a carico del Comune.

 

2. Agli oneri d'istituto derivanti dallo svolgimento dei Referendum in dipendenza del presente regolamento si provvede con stanziamento, assunto con delibera di Giunta, da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

 

3. I compensi per lavoro straordinario, effettuati da personale comunale per le operazioni connesse allo svolgimento delle consultazioni referendarie, non possono essere computati nel monte ore di straordinario disponibile per il lavoro corrente, ed inoltre l'ammontare delle ore di straordinario spettante a ciascun dipendente non sarà condizionato dalle ore svolte per i fini di cui alle consultazioni.

 

TITOLO III

 

Iniziativa popolare

 

 

Art. 33 Istanze

1. Le istanze di cui all'art. 34 dello Statuto del Comune, vengono presentate in carta libera, sono sottoscritte e indicano con chiarezza la persona o le persone cui devono essere date le risposte ed il recapito cui devono pervenire.

 

2. Le istanze possono venire presentate direttamente al Sindaco, qualora gli interessati non conoscano quale sia il Responsabile del Servizio competente per materia.

 

3. Il soggetto competente esamina le istanze e risponde agli interessati, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima, e comunque non oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 34, comma 2, dello Statuto del Comune.

 

4. Il Responsabile del servizio competente provvede direttamente alla risposta qualora l'argomento rientri nell'ambito della propria competenza.

 

5. Qualora la natura della risposta lo consenta, l'istanza può essere evasa, informalmente, tramite colloquio verbale o telefonico, cui seguirà comunicazione scritta.

 

6. Copia delle istanze e delle relative risposte vengono trasmesse alla Segreteria e da questo conservate per l’accesso degli interessati.

 

7.  La Segreteria cura la tenuta dell’elenco delle istanze presentate all’Amministrazione Comunale e delle risposte rese alle medesime.

 

Art. 34 Petizioni

1. Le petizioni di cui all'art. 35 dello Statuto del Comune, sottoscritte da almeno cento persone contengono l'indirizzo dei firmatari ed indicano con chiarezza la persona o le persone cui deve essere indirizzata la risposta e il recapito delle medesime. Su richiesta, queste persone sono sentite dagli organi di cui al comma 3.

 

2. Le petizioni sono presentate in carta libera alla Segreteria Comunale, che provvede a protocollarle e a trasmetterle al Responsabile del servizio competente, ai fini dell’istruttoria sulla risposta.

 

3. Alle petizioni viene data risposta scritta dal Sindaco, dall'Assessore oppure dal Presidente del Consiglio, sentita la Commissione competente, a seconda della competenza interessata, entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 35, comma 3, dello Statuto del Comune di Figino Serenza.

 

4. Copia della petizione e della relativa risposta viene trasmessa alla Commissione consiliare "Affari generali e istituzionali", al Presidente del Consiglio.

 

5. La Segreteria cura la tenuta dell'elenco e delle petizioni presentate all'Amministrazione comunale e delle risposte rese alle medesime.

 

Art.  35 Proposte per atti del Consiglio e della Giunta

 

1. Le proposte di atti di competenza del Consiglio e della Giunta vengono presentate dai soggetti di cui all'art. 36 dello Statuto in carta libera alla Segreteria e sono successivamente trasmesse al Presidente del Consiglio.

 

2. Alla proposta e' allegata una relazione illustrativa, con un numero di firme pari a quelle richieste per la presentazione dei referendum raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, dello Statuto.

 

3. Nell'ipotesi in cui la proposta manchi di adeguato supporto documentale, il Presidente o il Sindaco o la Commissione consiliare competente possono richiedere elementi di valutazione, prima di sottoporre la proposta al Consiglio o alla Giunta.

 

4. Al termine dell'istruttoria la proposta viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio o della Giunta.

 

5. Le strutture di settore (Uffici e Servizi) svolgono l'istruttoria del provvedimento in modo da consentire il rispetto del termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 36, comma 1, dello Statuto.

 

6. Le firme dei soggetti presentatori di proposte di atti di competenza del Consiglio e della Giunta, vengono raccolte, su appositi moduli, distribuiti dall’Ufficio elettorale, dai funzionari e/o dipendenti del Comune appositamente delegati dal Segretario Comunale che provvedono alla identificazione dei proponenti.

 

 

 

 

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 28/11/2003

 

 

 

Depositato

presso l’Ufficio di Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi dal 01/12/2003 al 15/12/2003

 

 

 

Entrato in vigore il 01/01/2004

 

 

 

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