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Regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

 

IN VIGORE DAL 01/10/2006

 

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

 

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l’accesso ai servizi e la concessione di contributi e sovvenzioni ai cittadini, entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli successivi.

 

ART. 2 – DESTINATARI

Hanno diritto agli interventi previsti dal presente regolamento, in riferimento all’art. 2, comma 1, della Legge 8 novembre 2000 n° 328 e all’art. 9 della Legge Regionale 7 gennaio 1986 n° 1 i soggetti residenti nel territorio comunale.

 

ART. 3 - DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE

Per individuare la situazione economica dei soggetti destinatari del presente regolamento e degli eventuali obbligati si utilizza l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) secondo i criteri stabiliti dall’art. 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 109 e successive modificazioni e integrazioni.

La valutazione della situazione economica dei richiedenti è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dall’art. 2, commi 2 e 3, del D.Lgs. 130/2000 e DPCM 242/2001.

Quando un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’ISEE, la

nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste.

Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell’ISEE precedentemente definito, la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l’ISEE risulta modificato è stabilita dal secondo mese successivo a quello della presentazione della nuova dichiarazione.

Le situazioni economiche anomale dovute a reddito basso in rapporto ai costi per soddisfare i bisogni primari saranno oggetto di controlli, a norma di legge, diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte.

Nel caso in cui il richiedente la prestazione rifiuti di presentare la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare ai fini del calcolo dell’ISEE, il servizio verrà fornito ponendo a carico dello stesso il costo effettivo previsto per la tipologia richiesta.

 

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLE FASCE ECONOMICHE

Al fine di determinare la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi erogati dall’Amministrazione comunale, si individuano sette fasce economiche, dalla A alla G, delle quali la prima pari ad € 5.000,00 (cinquemila euro) e le successive incrementate rispettivamente di € 2.500,00 (duemilacento euro). L’importo della prima fascia sarà annualmente rivalutato tenuto conto della variazione dei prezzi sulla base dell’indice Istat al 30 novembre dell’anno precedente.

 

CAPO II – SERVIZI ED INTERVENTI

 

ART. 5 - TIPOLOGIE DI SERVIZI E DI INTERVENTI

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si individuano le seguenti tipologie di servizi e di interventi:

          Assistenza domiciliare

          Trasporto

          Frequenza centri diurni

          Contributo per ricovero di soggetti in condizioni di bisogno presso strutture assistenziali

 

ART. 6 - ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale effettuate prevalentemente al domicilio dell’utente con particolare riferimento a categorie di soggetti quali anziani, portatori di handicap, minori a rischio e comunque a favore di quei soggetti che manifestano una grave difficoltà in termini di autonomia.

 

6.1  - Assistenza domiciliare a favore di anziani

 

Destinatari

Hanno diritto ad usufruire del servizio di assistenza domiciliare gli anziani a partire dai 65 anni, non autosufficienti, senza o i cui figli siano impossibilitati, per motivati e seri problemi personali e/o di gestione familiare, ad occuparsi di loro.

 

Prestazioni

Il servizio comprende prioritariamente prestazioni di intervento sulla persona (igiene e cura della persona, aiuto nella preparazione e/o somministrazione dei pasti, supporto nella deambulazione, ecc..).

Le prestazioni di cura dell’ambiente di vita dell’anziano (riassetto e pulizia dell’alloggio e della biancheria) saranno fornite prevalentemente come prestazione secondaria e complementare all’assistenza personale.

Solo in casi particolari motivati dall’Ufficio Servizi Sociali, potranno essere fornite solo le prestazioni di cui al secondo comma.

Le suddette prestazioni saranno fornite tramite Ausiliaria Socio Assistenziale (ASA).

In ogni caso il servizio non potrà superare le 10 ore settimanali.

 

Contribuzione dell’utente al costo del servizio

Il costo del servizio che verrà considerato per determinare il grado di contribuzione dell’utente è di € 8,00 (otto euro) orari, da aggiornarsi annualmente tenuto conto della variazione dei prezzi sulla base dell’indice Istat al 30 novembre dell’anno precedente, indipendentemente dal costo effettivo per il Comune.

Per determinare il grado di contribuzione dell’utente al costo del servizio si procederà con riferimento alla tabella sottostante, le cui fasce sono determinate a norma del precedente art. 4.

Dopo aver determinato il grado di contribuzione dell’utente al costo del servizio si procederà ad una valutazione dei costi fissi personali di carattere sanitario e assistenziale, documentati, per una eventuale riduzione della spesa a carico dell’utente.

Qualora il richiedente sia titolare di redditi esenti ai fini IRPEF che non compaiono sul modello ISEE (compreso il Buono Sociale), dovrà presentare documentazione attestante l’ammontare dei suddetti redditi. La somma dei redditi non soggetti a IRPEF verrà riparametrata in base al coefficiente di nucleo familiare.  Il risultato ottenuto verrà sommato al valore dell’attestazione ISEE; in base al valore così ottenuto si definirà la fascia di contribuzione del soggetto.

 

Tabella n° 1

SITUAZIONE ECONOMICA           PERCENTUALE DELLA TARIFFA A CARICO UTENTE

Fascia A          10%

Fascia B          20%

Fascia C          35%

Fascia D          50%

Fascia E           65%

Fascia F           80%

Fascia G          100%

 

Tenuti agli alimenti

I tenuti agli alimenti verranno considerati a norma del codice civile. La loro capacità contributiva verrà valutata in base al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

 

6.2 - Assistenza domiciliare a favore dei soggetti portatori di handicap

 

Destinatari

L’intervento è rivolto a nuclei con presenza di soggetti portatori di handicap.

 

Prestazioni

Le prestazioni sono differenziate a seconda delle finalità da perseguire.

Per finalità di tipo educativo, rese tramite educatore professionale, verranno promosse attività didattiche e ludico-ricreative volte allo sviluppo o al mantenimento delle residue capacità del soggetto.

Per finalità di supporto personale di tipo assistenziale, da riconoscersi in caso di carico assistenziale molto gravoso per i familiari, in particolare se anziani, in relazione ad elevato livello di compromissione del soggetto, verranno riconosciute prestazioni di cura e igiene della persona, somministrazione pasti, aiuto nel vestirsi e nella deambulazione.

In qualsiasi caso il monte ore settimanale del servizio non potrà essere superiore a n. 15 ore.

 

Contribuzione dell’utente al costo del servizio

Per determinare il grado di contribuzione dell’utente al costo del servizio si procederà con riferimento alla tabella sottostante, le cui fasce sono determinate a norma del precedente art. 4.

Il costo del servizio che verrà considerato per determinare il grado di contribuzione dell’utente è di € 8,00 (otto euro) orari per i servizi forniti con personale ASA e di € 9,00 (nove euro) orari per l’educatore, da aggiornarsi annualmente tenuto conto della variazione dei prezzi sulla base dell’indice Istat al 30 novembre dell’anno precedente, indipendentemente dal costo effettivo per il Comune.

Dopo aver determinato il grado di contribuzione dell’utente al costo del servizio si procederà ad una valutazione:

dei costi fissi personali di carattere sanitario e assistenziale, documentati, per una eventuale riduzione della spesa a carico dell’utente;

Qualora il richiedente sia titolare di redditi esenti ai fini IRPEF che non compaiono sul modello ISEE (compreso il Buono Sociale), dovrà presentare documentazione attestante l’ammontare dei suddetti redditi. La somma dei redditi non soggetti a IRPEF verrà riparametrata in base al coefficiente di nucleo familiare.  Il risultato ottenuto verrà sommato al valore dell’attestazione ISEE; in base al valore così ottenuto si definirà la fascia di contribuzione del soggetto.

In ogni caso la quota annuale massima non dovrà superare il 50% dell’indennità di accompagnamento, anche se non percepita.

 

Tabella n° 2

SITUAZIONE ECONOMICA           PERCENTUALE DELLA TARIFFA A CARICO UTENTE

Fascia A          10%

Fascia B          18%

Fascia C          26%

Fascia D          31%

Fascia E           36%

Fascia F           41%

Fascia G          46%

 

Tenuti agli alimenti

I tenuti agli alimenti verranno considerati a norma del codice civile. La loro capacità contributiva verrà valutata in base al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

 

6.3 - Assistenza domiciliare a favore di minori o soggetti a rischio di emarginazione

 

Destinatari

Hanno diritto ad usufruire dell’intervento le persone a rischio di emarginazione, in particolare se minori.

L’intervento può essere attivato sia su richiesta della famiglia, sia su proposta del servizio sociale comunale in accordo con l’équipe minori dell’Ambito Territoriale Canturino.

 

Contribuzione dell’utente al costo del servizio

In caso di attivazione coatta il servizio è gratuito.

In caso di attivazione del servizio su richiesta della famiglia e/o in accordo con essa, per determinare il grado di contribuzione dell’utente al costo del servizio, si procederà con riferimento alla tabella n. 3, le cui fasce sono determinate a norma del precedente art. 4.

Il costo del servizio che verrà considerato per determinare il grado di contribuzione dell’utente è di € 9,00 (nove euro) orari da aggiornarsi annualmente tenuto conto della variazione dei prezzi sulla base dell’indice Istat al 30 novembre dell’anno precedente, indipendentemente dal costo effettivo per il Comune.

Dopo aver determinato il grado di contribuzione dell’utente al costo del servizio si procederà ad una valutazione dei costi fissi personali di carattere sanitario e assistenziale, documentati, per una eventuale riduzione della spesa a carico dell’utente.

Qualora il richiedente sia titolare di redditi esenti ai fini IRPEF che non compaiono sul modello ISEE (compreso il Buono Sociale), dovrà presentare documentazione attestante l’ammontare dei suddetti redditi. La somma dei redditi non soggetti a IRPEF verrà riparametrata in base al coefficiente di nucleo familiare.  Il risultato ottenuto verrà sommato al valore dell’attestazione ISEE; in base al valore così ottenuto si definirà la fascia di contribuzione del soggetto.

 

Tabella n° 3

SITUAZIONE ECONOMICA           PERCENTUALE DELLA TARIFFA A CARICO UTENTE

Fascia A          10%

Fascia B          18%

Fascia C          26%

Fascia D          34%

Fascia E           42%

Fascia F           50%

Fascia G          58%

 

 

ART. 7 - SERVIZIO DI TRASPORTO

L’Amministrazione comunale può effettuare il servizio di trasporto in favore di:

          soggetti portatori di handicap;

          persone anziane;

          soggetti a rischio di emarginazione con motivata impossibilità a raggiungere autonomamente centri riabilitativi, ospedalieri e socio-formativi.

 

Il servizio può essere erogato compatibilmente con le disponibilità finanziarie, umane e strumentali a disposizione.

Il servizio può essere attivato anche con affidamento ad un Ente esterno.

Contribuzione dell’utente al costo del servizio

Il costo del servizio posto a carico dell’utente è determinato come di seguito:

 

per servizi continuativi

(almeno 4 settimane) che vengono effettuati per tre o più giorni la settimana

(andata e ritorno)         Entro 10 Km

 

            Costo mensile: € 30,00=

            Oltre 10 Km    Costo mensile: € 45,00=

per servizi continuativi (almeno 4 settimane) che vengono effettuati per tre o più giorni la settimana

(solo andata o solo ritorno)      Entro 10 Km

            Costo mensile: € 15,00=

            Oltre 10 Km

            Costo mensile: € 22,50=

Per servizi continuativi (almeno 4 settimane) che vengono effettuati 1 o 2 volte la settimana

(andata e ritorno)         Oltre 10 Km

            Costo mensile: € 15,00=

            Entro 10 Km    Costo mensile: € 22,00=

Per servizi continuativi (almeno 4 settimane) che vengono effettuati 1 o 2 volte la settimana

(solo andata o solo ritorno)      Oltre 10 Km

            Costo mensile: € 7,50=

            Entro 10 Km    Costo mensile: € 11,00=

Per servizi saltuari        Oltre 10 Km    Costo a viaggio: € 3,00=

            Entro 10 Km    Costo a viaggio: € 1,50=

 

I suddetti importi verranno annualmente aggiornati tenuto conto della variazione dei prezzi sulla base dell’indice Istat al 30 novembre dell’anno precedente.

La quota dovuta verrà proporzionalmente ridotta per i giorni in cui non si usufruisce del servizio oppure in caso di impossibilità dell’effettuazione.

Il servizio verrà erogato gratuitamente:

          ai disabili per il raggiungimento della scuola dell’obbligo;

          ai soggetti destinatari di trasporti correlati ad interventi promossi dall’Ufficio Servizi Sociali.

 

ART. 8 - FREQUENZA CENTRI DIURNI

Destinatari

Hanno diritto di usufruire dell’intervento del Comune i soggetti in stato di bisogno, in particolare anziani e portatori di handicap.

L’Assistente Sociale dovrà essere coinvolta nella scelta della struttura con esclusione degli inserimenti già in atto al momento della richiesta di contributo.

 

Contribuzione dell’utente al costo della retta di frequenza

Ai fini del calcolo del grado di contribuzione dell’utente al costo del servizio si stabilisce quale quota massima mensile di contribuzione:

          per gli anziani, costo effettivo

          per tutti gli altri soggetti, massimo € 250,00 (duecentocinquanta euro)

Il suddetto importo verrà annualmente aggiornato tenuto conto della variazione dei prezzi sulla base dell’indice Istat 30 al novembre dell’anno precedente.

In caso di assenza giustificata con certificato medico, superiore a 5 giorni lavorativi continuativi, il contributo dovuto verrà proporzionalmente ridotto.

In caso di interruzione non motivata e non concordata con i Servizi Sociali, l’utente è tenuto al versamento delle mensilità previste dalla convenzione che regolamenta il servizio.

 

Per determinare il grado di contribuzione dell’utente si procederà con riferimento alla tabella sottostante, le cui fasce sono determinate a norma del precedente art. 4.

Dopo aver determinato il grado di contribuzione dell’utente al costo del servizio si procederà ad una valutazione dei costi fissi personali di carattere sanitario e assistenziale, documentati, per una eventuale riduzione della spesa a carico dell’utente.

Qualora il richiedente sia titolare di redditi esenti ai fini IRPEF che non compaiono sul modello ISEE (compreso il Buono Sociale), dovrà presentare documentazione attestante l’ammontare dei suddetti redditi. La somma dei redditi non soggetti a IRPEF verrà riparametrata in base al coefficiente di nucleo familiare.  Il risultato ottenuto verrà sommato al valore dell’attestazione ISEE; in base al valore così ottenuto si definirà la fascia di contribuzione del soggetto.

 

Tabella n° 4

SITUAZIONE ECONOMICA           PERCENTUALE DELLA TARIFFA A CARICO UTENTE

Fascia A          10%

Fascia B          20%

Fascia C          35%

Fascia D          50%

Fascia E           65%

Fascia F           80%

Fascia G          100%

 

Tenuti agli alimenti

I tenuti agli alimenti verranno considerati a norma del codice civile. La loro capacità contributiva verrà valutata in base al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

 

ART. 9 - CONTRIBUTO PER RICOVERO DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI RESIDENZIALI

Il Comune interviene nei casi di necessità di ricovero, anche temporaneo, di soggetti in condizioni di bisogno in Case di Riposo, Istituti e Comunità secondo le modalità di seguito specificate.

L’Assistente Sociale dovrà essere coinvolta nella scelta della struttura di ricovero con esclusione dei ricoveri già in atto al momento della richiesta di contributo.

 

Destinatari

Hanno diritto a fruire dell’intervento del Comune:

          i soggetti in stato di bisogno, in particolare anziani e portatori di handicap;

          i minori oggetto di provvedimenti da parte del Tribunale dei Minori.

La valutazione dell’idoneità e della priorità ad accedere al servizio è di competenza dell’Assistente sociale.

 

Modalità dell’intervento

L’Amministrazione comunale interverrà nel pagamento delle rette di ricovero quando l’interessato non sia in grado di provvedervi direttamente con il proprio reddito, compresi assegni e indennità di tipo assistenziale, e/o patrimonio effettivamente disponibile (non ISEE), tenuto conto della quota per le sue spese e della titolarità di indennità di accompagnamento o di altri redditi esenti ai fini IRPEF, che non compaiono sul modello ISEE, e, in subordine, il costo non sia interamente coperto dai familiari tenuti al mantenimento ai sensi dell’art. 433 del codice civile sulla base di istruttoria reddituale e patrimoniale (ISEE).

 

Attivazione del servizio

La valutazione dell’idoneità e della priorità ad accedere al servizio è di competenza dell’Assistente Sociale; la relazione contenente la proposta di intervento viene sottoposta al Responsabile del Servizio per l’emissione del provvedimento finale.

 

Tenuti agli alimenti

I diversi soggetti obbligati hanno la possibilità di concordare tra loro la ripartizione degli oneri; in caso di disaccordo la ripartizione verrà fatta d’ufficio in proporzione al reddito e/o patrimonio dei singoli obbligati.

L’impegno al pagamento delle quote a carico dei familiari viene sottoscritto prima dell’ingresso nella struttura dell’utente da tutti gli obbligati, i quali si impegnano solidalmente; in caso di inadempienza al pagamento si attiverà la procedura per la riscossione coatta.

 

Il Comune si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa anche sui beni che pervenissero al ricoverato durante e dopo il ricovero fino alla concorrenza dell’importo complessivamente pagato dal Comune.

 

ART. 10 - CONCESSIONE DI PRESTITI SULL’ONORE

Natura dell’intervento

Il prestito sull’onore è un prestito in denaro senza interessi, ovvero a “tasso zero”, da restituire attraverso rate mensili. E’ perciò un contributo economico che richiede al cittadino beneficiario di essere parte attiva per superare le momentanee difficoltà economiche della propria famiglia.

 

Destinatari

Sono beneficiari dei prestiti sull’onore tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune di Figino Serenza in particolari condizioni di disagio legati a problematiche di salute, di mancanza temporanea di lavoro o ad eventi gravi che abbiano reso improvvisamente insostenibili le condizioni economiche e sociali del nucleo familiare.

 

Modalità dell’intervento

L’importo relativo a ciascun prestito non potrà essere superiore a € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento) da restituire attraverso rate mensili entro un periodo di tempo concordato con i Servizi Sociali, che non può superare i 24 mesi.

L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare le modalità e i tempi di concessione del prestito anche attraverso l’erogazione rateale.

Le domande verranno evase in ordine cronologico e fino ad esaurimento dei fondi stabiliti in bilancio.

Il prestito sull’onore non può essere concesso più di una volta nell’arco di un anno e comunque finché non è stato rimborsato totalmente il prestito ricevuto.

Non può essere richiesto un prestito d’onore se all’interno dello stesso nucleo familiare è stato concesso tale beneficio e la relativa procedura non si è ancora conclusa.

L’ammissione al prestito sull’onore è incompatibile con il riconoscimento di un contributo economico da parte dell’Amministrazione Comunale o di altre agevolazioni della stessa natura, erogate da altri soggetti pubblici o privati.

Il richiedente del prestito sull’onore deve essere in possesso di una certificazione ISEE non superiore ad € 10.000,00 (Euro diecimila).

 

Procedimento

Le istanze di ammissione al beneficio devono essere prodotte, su modulistica appositamente predisposta, unitamente ad ogni documentazione ritenuta utile all’individuazione delle motivazioni della richiesta, della finalità della stessa e della propria capacità di restituzione del prestito, nonché alla dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche in corso di validità (ISEE).

L’Assistente Sociale redige una relazione, che verrà trasmessa al Responsabile del Servizio per gli atti di competenza.

Il Responsabile del Servizio attiverà tutte le procedure per l’erogazione del beneficio e per il piano di recupero individuale, secondo le condizioni dei singoli casi.

 

Obblighi dei beneficiari

          Comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione anche derivante dalla mutata composizione familiare, dalle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;

          Per i soggetti in età lavorativa e non occupati e abili al lavoro accettare l’eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato.

 

Inadempienze

Il mancato rispetto del piano di rientro del prestito, dopo tre mensilità, rilevata la sussistenza di valide motivazioni, comporta una rivalutazione della situazione con eventuale revisione del progetto iniziale.

In caso di mancata restituzione del prestito, anche parziale, verrà a decadere il diritto all’erogazione di futuri prestiti o benefici di natura socio-economica.

In caso di risoluzione anticipata dell’evento che ha determinato la situazione di momentanea difficoltà, sarà valutata l’eventualità di una revisione del piano di recupero.

 

ART. 11 – CONTRIBUTI ECONOMICI

L’Amministrazione Comunale potrà intervenire con la concessione di contributi economici a favore di cittadini residenti in stato di bisogno, anche temporaneo, che siano in possesso di una certificazione ISEE non superiore a € 8.000,00 (Euro ottomila).

In caso di certificazione ISEE superiore a € 8.000,00 (Euro ottomila), verrà valutata la concessione del contributo economico solo in caso di eventi gravi ed eccezionali.

Qualora l’Assistente Sociale valuti che il soggetto non appare in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, può proporre di sostituire il contributo in denaro con:

          pagamento diretto di fatture relative ai consumi di utenze e dei canoni di affitto;

          pagamento diretto a fornitori di generi alimentari di prima necessità.

L’erogazione di contributi è comunque vincolata e subordinata alle reali disponibilità di bilancio.

L’entità del contributo sarà valutata, successivamente all’istruttoria socio-economica, da parte dell’Assistente sociale, che elabora nella relazione una proposta da sottoporre al Responsabile del Servizio per l’emissione del provvedimento finale.

 

CAPO III – PROCEDURE

 

ART. 12 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

Il procedimento finalizzato all’erogazione di servizi o sovvenzioni inizia con la presentazione di apposita istanza da parte dell’interessato, dei familiari o su proposta dell’Assistente sociale.

Per una corretta istruttoria della pratica l’Assistente sociale provvede ad acquisire le seguenti notizie e la seguente documentazione:

          stato delle relazioni familiari dell’utente;

          certificazione ISEE (per i servizi) o documentazione reddituale e patrimoniale del soggetto interessato alla prestazione (per integrazione rette); a tal proposito l’Ufficio servizi sociali si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente circa la veridicità dei dati;

          per i servizi ove richiesta, autocertificazione circa l’esistenza o meno di soggetti tenuti al mantenimento e in caso di esistenza, certificazione di cui al punto che precede;

          eventuale impegno sottoscritto da parte degli obbligati agli alimenti a contribuire ad eventuali quote dovute;

          documentazione delle spese da effettuarsi o effettuate;

          cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l’accesso a determinati servizi;

          ogni altro documento ritenuto idoneo e/o necessario all’istruttoria della pratica.

 

ART. 13 - ISTRUTTORIA

L’Assistente sociale, ricevuta l’istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:

          esame della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;

          accertamento sulla situazione economica dell’interessato e degli eventuali obbligati;

          accertamento sulla situazione personale e sociale del richiedente anche mediante visita domiciliare;

          valutazione dell’idoneità e della priorità ad accedere al servizio;

          relazione con  progetto circa il tipo di intervento o contributo.

 

Attivazione dei servizi

La valutazione dell’idoneità e della priorità ad accedere al servizio è di competenza dell’Assistente Sociale; la relazione contenente la proposta di intervento viene sottoposta al Responsabile del Servizio  per l’emissione del provvedimento finale.

 

Interruzione dei servizi

Il servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

a)         richiesta scritta dell’utente o dei parenti, salvo sempre il consenso dell’interessato;

b)         per il venir meno delle condizioni che hanno determinato l’ammissione;

 

La relazione contenente la proposta di intervento viene sottoposta alla Giunta comunale per l’espressione del proprio parere; di seguito il Responsabile del servizio sociale adotta i provvedimenti conseguenti, dandone comunicazione all’interessato.

 

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 14 - CONTESTUALE UTILIZZO DI PIU’ SERVIZI

Nel caso in cui un nucleo familiare utilizzi contestualmente più servizi, dopo aver calcolato la fascia di appartenenza di ogni singola prestazione, la quota a carico verrà decurtata del 30% nel caso di utilizzo di due servizi e del 40% nel caso di tre o più servizi.

L’ordine di considerazione dei servizi sarà definito in relazione alla decrescente entità di contribuzione.

 

ART. 15 - TERMINE MASSIMO PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Per la definizione del termine massimo per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento si rimanda al vigente “Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso”.

 

ART. 16 - DISPOSIZIONI ABROGATE

Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni, regolamenti e tariffe con esso incompatibili.

 

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento dovranno essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n° 196 del 30.06.2003 e successive modificazioni e integrazioni.

 

ART. 19 - PUBBLICITA’

Il presente regolamento, intervenute le pubblicazioni previste dalla Legge e dallo Statuto, sarà tenuto a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

 

 

 

Esaminato dalla Commissione Servizi alla Persona, con parere favorevole, in data 24/07/2006

 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 26/07/2006

 

Depositato

presso l’Ufficio di Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi dal 18/08/2006 al 01/09/2006

 

 

Entrato in vigore il 01/10/2006

 

 

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