Regolamento utilizzo strutture comunali
Comune di Figino Serenza
Provincia di Como
REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI
IN VIGORE DAL 01/08/2003
SOMMARIO
TITOLO I – STRUTTURE COMUNALI
ART. 1 – Oggetto
TITOLO II – VILLA FERRANTI
ART. 2 – Assegnazione dei locali e spazi
ART. 3 – Sede di associazioni o gruppi di Figino Serenza
ART. 4 – Utilizzo degli spazi assegnati
ART. 5 – Utilizzo occasionale
ART. 6 – Convenzioni
ART. 7 – Divieti
TITOLO III – CENTRO SPORTIVO DI VIA COLOMBO – VIA VOLTA
ART. 8 – Assegnazione ed uso delle strutture
ART. 9 – Sede di associazioni o gruppi sportivi
ART. 10 – Utilizzo a pagamento
ART. 11 – Utilizzo gratuito
ART. 12 – Convenzioni
ART. 13 – Responsabilità
ART. 14 – Divieti
TITOLO IV – CENTRO SOCIALE DI VIA ROMA
ART. 15 – Assegnazione
TITOLO V – SANZIONI
ART. 16 – Sanzioni
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 17 – Entrata in vigore
ART. 18 – Abrogazione di norme
Titolo I
Strutture comunali
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione ed utilizzo dei seguenti immobili di proprietà comunale:
• Villa Ferranti;
• Centro Sportivo di via Colombo – via Volta;
• Centro Sociale di via Roma.
2. Tali immobili sono strutture polifunzionali e pubbliche, messe prioritariamente a disposizione dei cittadini, Gruppi ed organizzazioni sociali, appartenenti alla comunità di Figino Serenza, con osservanza dei principi indicati nel vigente Statuto comunale e nel presente Regolamento.
3. E’ ammessa la possibilità di concedere l’utilizzo delle strutture comunali anche a cittadini, Gruppi e organizzazioni non appartenenti alla comunità di Figino Serenza, sempre nel rispetto dei principi di cui al precedente comma.
Titolo II
Villa Ferranti
Art. 2 – Assegnazione dei locali e spazi
1. Ai soggetti di cui all’art. 1 commi 2 e 3, possono essere assegnati i seguenti spazi di Villa Ferranti:
1) sala camino
2) sala archi
3) parco
4) palco
5) sala consiliare
6) sala musica
7) locale ristoro e saletta attigua da utilizzarsi come propria sede o per la propria attività, nonché, occasionalmente, per particolari manifestazioni, iniziative o ricorrenze.
2. L’utilizzo della sala consiliare e della sala musica è concesso esclusivamente su deliberazione della Giunta Comunale.
3. Il locale ristoro e la saletta attigua sono gli unici spazi utilizzabili per eventuali rinfreschi organizzati nell’ambito di manifestazioni pubbliche, meeting o altro.
Art. 3 – Sede di Associazioni o Gruppi di Figino Serenza
1. Il Comune assegna gli spazi da utilizzare come sede alle Associazioni e Gruppi (anche Politici) di Figino Serenza che ne fanno richiesta, compatibilmente con le necessità dell’Amministrazione e la disponibilità degli ambienti.
2. Quale forma d’incentivo all’Associazionismo, così come disposto agli articoli 32 e 37 del vigente Statuto comunale, gli spazi ed i locali di cui all’art.2 sono assegnati nella forma del comodato gratuito.
3. Le Associazioni o i Gruppi interessati dovranno presentare, all’Ufficio protocollo del Comune, formale richiesta con allegato lo statuto o l’atto costitutivo.
4. L’assegnazione delle sedi alle Associazioni e Gruppi è deliberata dalla Giunta comunale che dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
• associazione operante sul territorio di Figino Serenza;
• associazione senza scopo di lucro;
• obiettivi che l’associazione si prefigge;
• iscrizione all’albo delle Associazioni.
Art. 4 – Utilizzo degli spazi assegnati
1. Le Associazioni ed i Gruppi assegnatari di sede possono occupare gli spazi di competenza, anche con propri arredi, manifesti, carteggi o altri, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico, con l’obbligo di mantenere il decoro e l’immagine dell’immobile in cui operano, senza creare ostacoli o condizionamenti all’attività di altre Associazioni o Gruppi eventualmente assegnatari dei medesimi spazi.
2. La gestione degli spazi assegnati non potrà essere effettuata per altri scopi per cui la concessione è disposta.
3. Non possono essere apportate modifiche ai locali ed agli impianti affidati senza esplicita autorizzazione da parte del Comune.
4. I Gruppi o le Associazioni assegnatarie si obbligano a mantenere gli spazi in perfetto stato di efficienza e conservazione, cosi da poterli riconsegnare in perfetto stato di funzionalità al termine della concessione.
5. Dovrà essere garantita la pulizia e l’ordinaria manutenzione dei locali assegnati, facendosi carico delle eventuali spese relative, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione o Gruppo interessato.
6. Qualora lo spazio venga utilizzato e condiviso da più Associazioni o Gruppi, le eventuali spese saranno ripartite proporzionalmente all’utilizzo.
7. Ogni Associazione o Gruppo assegnatario deve indicare un Responsabile dei rapporti con il Comune, al quale saranno consegnate le chiavi dei locali, con l’impegno a non fare duplicati; in caso di smarrimento delle stesse il Responsabile dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio tecnico comunale.
8. Al fine di consentire l’ottimizzazione dell’utilizzo degli spazi, le Associazioni ed i Gruppi assegnatari di sede, tramite lettera sottoscritta dal proprio Presidente, devono tempestivamente comunicare all’Amministrazione comunale la rinuncia all’utilizzo.
Art. 5 – Utilizzo occasionale
1. Per utilizzo occasionale s’intende l’occupazione di un locale o spazio assegnato, per uno o più giorni determinati ed entro i limiti di tempo attribuiti.
2. Le Associazioni, i Gruppi locali e non locali, gli Enti ed i singoli privati, possono far richiesta di un uso occasionale dei locali e spazi di Villa Ferranti per l’organizzazione di (a titolo d’esempio):
- manifestazioni;
- mostre;
- corsi;
- riunioni;
- meeting;
- matrimoni civili;
- book fotografici;
- dimostrazioni commerciali con o senza vendita di prodotti
inoltrando richiesta all’Ufficio Protocollo del Comune di Figino Serenza, nel rispetto del “Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto d’accesso”.
3. L’assegnazione occasionale dello spazio è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio amministrativo, nel rispetto delle funzioni istituzionali del Comune.
4. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere il deposito di una cauzione - per la copertura di eventuali danni - il cui importo sarà indicato con il provvedimento di assegnazione.
5. La cauzione sarà restituita entro 15 giorni dalla scadenza del termine d’assegnazione, previa verifica comunale degli spazi ed in assenza di danni.
6. In caso di più richieste, i locali e gli spazi saranno assegnati in ordine di arrivo (data e numero di protocollo), dando la precedenza alle manifestazioni incluse nel Calendario Fieristico della Camera di Commercio della Provincia di Como.
7. L’assegnazione dei locali e degli spazi di Villa Ferranti è esclusivamente subordinata al preventivo pagamento della corrispondente tariffa determinata dalla Giunta comunale a copertura delle spese ordinarie connesse all’uso (per esempio: energia elettrica, riscaldamento, pulizia locali o spazi).
8. Trattandosi di un corrispettivo per un servizio l’importo da versare è soggetto ad i.v.a.
9. La Giunta comunale, può deliberare l’utilizzo occasionale dei locali o spazi di Villa Ferranti a titolo gratuito, ad Associazioni o Gruppi, che intendono organizzare corsi, allestire mostre o promuovere manifestazioni di particolare rilevanza sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva per il Comune di Figino Serenza. La struttura può essere utilizzata gratuitamente (cioè senza l’applicazione di una tariffa oraria) dalle Associazioni (in genere) del Comune di Figino Serenza, per manifestazioni occasionali di interesse pubblico, anche di carattere non sportivo o di sport diverso da quello istituzionale proprio dell’associazione, nelle modalità e negli orari espressamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale.
10. In tal caso può essere chiesto il deposito cauzionale di cui al comma 4.
11. Qualora Associazioni e Gruppi, ai quali la struttura è stata assegnata gratuitamente, dovessero esigere dal pubblico il pagamento di una tariffa per l’accesso alle manifestazioni organizzate ovvero prevedere l’intervento di sponsorizzazioni per pubblicità, i corrispondenti ricavi saranno introitati direttamente dalle Associazioni e Gruppi, fatta salva la devoluzione al Comune di una quota forfettaria determinata con il provvedimento autorizzativo della manifestazione.
12. Anche in assenza di cauzione, resta salvo il diritto del Comune di chiedere il risarcimento per eventuali danni che gli immobili di Villa Ferrati dovessero subire.
13. Il Comune non risponde per danni che persone o cose, anche di terzi, dovessero subire in qualsiasi modo, durante il periodo di assegnazione del locale o dello spazio.
Art. 6 – Convenzioni
1. Il Comune può stipulare convenzioni con le Associazioni o Gruppi a disciplina dell’utilizzo o gestione dei locali o spazi di Villa Ferranti.
2. I titolari della gestione convenzionata sono tenuti ad applicare ed a far rispettare il presente Regolamento.
Art. 7 – Divieti
1. Non è consentito l’uso dei locali e spazi di Villa Ferranti per rinfreschi o feste private.
2. Agli assegnatari dei locali o spazi è vietato subconcederne l’uso ad altri.
3. E’ vietato fumare all’interno dei locali.
Titolo III
Centro Sportivo di Via Colombo – Via Volta
Art. 8 – Assegnazione ed uso delle strutture
1. Le seguenti strutture, appartenenti al Centro Sportivo Comunale di Via Colombo – Via Volta, possono essere oggetto di assegnazione ai soggetti di cui all’art.1 commi 2 e 3, fatte salve le successive precisazioni:
1. n.1 campo da calcetto (in erba sintetica per n.5 giocatori per squadra);
2. n.1 campo da tennis (in terra battuta);
3. n.1 campo polivalente ad uso:
- pallacanestro;
- pallavolo;
- tennis;
- palestra in generale;
• n.2 campi da bocce;
• n.1 campo da calcio (in erba per n.11 giocatori per squadra).
2. L’utilizzo delle strutture di cui al precedente comma è concesso con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo.
3. I fruitori delle strutture sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell’utilizzo dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, in modo da evitare danni a terzi o all’impianto.
4. Il centro sportivo è accessibile negli orari determinati dal Sindaco con proprio provvedimento.
5. Si richiede il rigoroso rispetto dell’orario assegnato per l’utilizzo.
6. Gli spogliatoi devono essere lasciati liberi entro trenta minuti dal termine dell’orario assegnato.
7. Il campo di calcio non è concesso in uso ai cittadini privati.
Art. 9 – Sede di Associazioni o Gruppi sportivi
1. I locali della palazzina di Via Volta possono essere assegnati alle Associazioni o Gruppi di Figino Serenza che svolgono significative attività sportive, affinché li utilizzino quale loro sede o per la propria attività.
2. Le modalità di assegnazione sono quelle indicate all’art.3 commi 3 e 4.
3. Le norme d’utilizzo dei locali assegnati sono quelle di cui all’art. 4.
Art. 10 – Utilizzo a pagamento
1. L’utilizzo della struttura sportiva da parte di privati è soggetto esclusivamente al pagamento di tariffe determinate dalla Giunta Comunale, comprensive dei costi per l’energia elettrica, il riscaldamento, la pulizia. Nell’applicazione delle tariffe si distingue l’uso occasionale dall’uso stagionale.
2. L’uso occasionale dovrà essere prenotato presso il Centro Sportivo al gestore dei campi. Il pagamento della relativa tariffa dovrà essere effettuato prima dell’utilizzo del campo prenotato. In caso di sopravvenuta impossibilità all’uso, dovrà essere data disdetta entro 24 ore dall’orario di utilizzo; in mancanza di tale comunicazione verrà richiesto il pagamento della tariffa ridotta al 50%. In caso di maltempo e di impraticabilità delle strutture non verrà addebitata alcuna tariffa.
3. Allo scopo di favorire la diffusione dello sport e la creazione di un ambito socio-ricreativo tra i giovani, ai minorenni che utilizzano i campi di gioco nei seguenti giorni ed orari:
da Lunedì a Venerdì: dalle ore 14:00 alle ore 18:00
Sabato e Domenica: durante tutto l’orario di apertura del centro sportivo
si richiede la tariffa oraria ridotta del 50% esclusivamente per l’uso occasionale. Tale tariffa non può essere applicata individualmente o a gruppi misti con la presenza di maggiorenni.
4. L’uso stagionale si ha quando un campo di gioco è utilizzato almeno una volta la settimana (in un giorno prefissato) per un minimo di tre mesi continuativi. Alle Associazioni locali e non locali, che utilizzano i campi da gioco per organizzare corsi a pagamento ( e quindi a scopo di lucro) ed ai privati cittadini che, riunitisi in gruppo desiderano svolgere attività sportiva non agonistica, si applica la tariffa oraria per uso stagionale. Tali Associazioni e Gruppi dovranno presentare richiesta all’Ufficia Protocollo del Comune ed essere appositamente autorizzati con determinazione del Responsabile del servizio amministrativo.
5. Per l’uso stagionale il pagamento dovrà essere effettuato entro 15 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione comunale, mediante versamento tramite conto corrente postale. In caso di maltempo o di impraticabilità delle strutture verrà redatta la possibilità di recupero nei tempi e modi stabiliti in accordo col gestore dell’impianto.
Art. 11 – Utilizzo gratuito
1. L’utilizzo gratuito (cioè senza l’applicazione di una tariffa oraria) è concesso a:
• Associazioni e Gruppi aventi sede nel Comune di Figino Serenza che esercitano la loro attività per finalità sociali e senza scopo di lucro.
• Associazioni sportive che intendono utilizzare le strutture per gli allenamenti e per partite di campionato.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno tali Associazioni o Gruppi dovranno presentare, all’Ufficio protocollo del Comune, la richiesta per l’utilizzo delle strutture per la stagione sportiva successiva: da settembre a giugno.
3. Le Associazioni sportive dovranno allegare a tale richiesta la seguente documentazione:
a) statuto dell’Associazione (se non già presentato);
b) atto costitutivo (se non già presentato);
c) affiliazione alla competente Federazione;
d) fotocopia dei cartellini degli atleti per la stagione in corso o tabulato della federazione competente;
e) numero degli associati non agonisti;
f) fotocopie dei brevetti e/o diplomi dei tecnici dell’Associazione;
g) estremi delle polizze assicurative delle Associazioni;
h) estremi del medico sociale;
i) breve relazione dell’attività agonistica e non agonistica della stagione in corso;
j) indicazione del centro di medicina sportiva di riferimento;
k) quota di iscrizione annuale e servizi offerti;
l) responsabile di riferimento e recapito telefonico.
4. L’assegnazione dei campi alle Associazioni, per l’uso stagionale, è deliberata dalla Giunta comunale che terrà conto prioritariamente delle esigenze manifestate dalle Associazioni che svolgono attività agonistica.
5. I campi da gioco possono altresì essere utilizzati gratuitamente (cioè senza l’applicazione di una tariffa oraria) dalle Associazioni (in genere) del Comune di Figino Serenza per manifestazioni occasionali di interesse pubblico, anche di carattere non sportivo o di sport diverso da quello istituzionale proprio dell’Associazione, con le modalità e negli orari espressamente autorizzati dall’Amministrazione comunale. Nel caso in cui le Associazioni ed i Gruppi esigono l’accesso a pagamento del pubblico per assistere a tali manifestazioni, i ricavi derivanti da tariffe pagate dal pubblico o sponsorizzazioni per pubblicità, saranno introitati direttamente dalle Associazioni, fatta la devoluzione di una quota forfettaria determinata dal Comune con il provvedimento autorizzativo della manifestazione. In questi casi l’Amministrazione può richiedere la prestazione di una cauzione a fronte di eventuali danni.
Art. 12 – Convezioni
1. Il Comune può stipulare convenzioni con le Associazioni o Gruppi per l’utilizzo o la gestione della struttura o parte di essa.
2. I titolari della gestione convenzionata sono tenuti ad applicare e a far rispettare il presente Regolamento.
Art. 13 – Responsabilità
1. L’uso dell’impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l’attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell’Amministrazione Comunale, salvo per vizi imputabili alla struttura dell’impianto. L’Amministrazione o il gestore dell’impianto non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive
Art. 14 – Divieti
1. I locali e gli spazi del Centro Sportivo non possono essere utilizzati per rinfreschi o feste private.
2. E’ vietato imbrattare le strutture e le attrezzature in qualsiasi modo.
3. E’ vietato fumare nelle strutture coperte e negli spogliatoi.
4. Agli assegnatari dei locali o spazi è vietato subconcederne l’uso ad altri.
Titolo IV
Centro Sociale di via Roma
Art. 15 – Assegnazione
1. I locali e gli spazi appartenenti al complesso immobiliare di Via Roma possono essere assegnati alle Associazioni o Gruppi (anche Politici) di Figino Serenza affinché li utilizzino quale loro sede, previa richiesta e compatibilmente con le necessità del Comune e la disponibilità degli ambienti.
2. Per la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo valgono le disposizioni contenute nel
Titolo II.
Titolo V
Sanzioni
Art. 16 – Sanzioni
1. Per le violazioni degli obblighi previsti nel presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art.7 bis del TUEL n.267/00.
2. Eventuali danni arrecati alle attrezzature o strutture degli impianti saranno a totale carico dell’assegnatario, che dovrà risarcire l’Amministrazione comunale delle spese sostenute per il ripristino.
3. E’ consentito l’allontanamento, anche coattivo tramite Polizia Municipale, del soggetto ovvero dell’intero Gruppo od Associazione, resosi responsabile della violazione, con interdizione all’ingresso ed uso delle strutture per un periodo di tempo determinato.
4. Tutte le eventuali inadempienze devono essere notificate dal Comune all’Utente unitamente alla relativa contestazione e diffida ad adempiere. L’Utente potrà, se ritiene, controdedurre.
5. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di revocare l’assegnazione in ogni momento, in caso di inadempienze di particolare gravità.
Titolo VI
Disposizioni finali
Art. 17 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui all’art.15 comma 2 del vigente Statuto comunale.
Art. 18 – Abrogazione di norme
1. Le precedenti disposizioni a disciplina del presente Regolamento devono ritenersi abrogate.
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 30/05/2003
Depositato presso l’Ufficio di Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi dal 17/06/2003 al 02/07/2003